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Statuto UATV (2000-2022)

Lo statuto dell’Unione Astrofili Tesino e Valsugana in vigore fino ad aprile 2022

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)

Art. 1: Costituzione – Sede – Durata

È costituita una Associazione culturale sotto la denominazione “UNIONE ASTROFILI TESINO E VALSUGANA – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS)”. L’Associazione ha sede in Castello Tesino (TN), via Venezia n. 18, presso la Biblioteca Comunale di Castello Tesino. L’Associazione ha durata illimitata ed è retta dalle norme del presente Statuto.

Art. 2: Scopo

L’associazione è senza fini di lucro, apartitica, apolitica, aconfessionale e persegue esclusivamente scopi culturali e di solidarietà sociale. Essa ha per scopo quello di riunire quanti si interessano di astronomia e di scienze affini e si prefigge di promuovere lo studio, la divulgazione e l’approfondimento sperimentale di queste scienze attraverso l’istruzione e la formazione culturale e scientifica, nonché la valorizzazione della natura e dell’ambiente con particolare riferimento all’astronomia.

Essa si propone in particolare di:

  • promuovere, pubblicare, illustrare studi relativi all’astronomia o scienze affini;
  • creare luoghi di confronto per coloro che sono impegnati nella ricerca scientifica;
  • svolgere e sostenere ricerche e studi su indicazione o proposte degli associati, dei cittadini e degli astronomi;
  • promuovere ed organizzare attività a carattere culturale e scientifico con particolare attenzione alla formazione dell’educazione dei giovani;
  • valorizzare il rapporto tra la scuola ed altri soggetti sul territorio che si propongono i medesimi fini dell’associazione;
  • compiere qualsiasi attività che possa essere utile al perseguimento degli scopi sociali.

Per raggiungere le sue finalità l’Associazione potrà collaborare con qualsiasi persona fisica o ente pubblico o privato.

L’Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il conseguimento dei propri scopi, l’associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Art. 3: Soci

L’Associazione è composta da soci fondatori e ordinari.

Sono soci fondatori: le persone fisiche e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione, sottoscrivendo il presente statuto e l’atto costitutivo.

Sono soci ordinari: le persone fisiche e gli enti che verranno ammessi a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo che deciderà entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data della richiesta e che accettano i principi e le norme del presente Statuto e versano la quota sociale annua.

I soci hanno diritto di proporre tutte quelle attività che contribuiscano al buon andamento dell’Associazione nello spirito del presente Statuto.

L’ammissione all’Associazione non potrà essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

Art. 4: I soci hanno tutti uguali diritti

L’esercizio dei diritti del socio e l’accesso all’attività sociale è subordinata all’effettivo versamento della quota associativa, non inferiore all’importo determinato annualmente dall’Assemblea.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’associazione.

II socio che ometta il versamento della quota sociale entro l’anno sociale è considerato decaduto.

II socio che non versa la quota sociale entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo è sospeso da ogni facoltà o diritto.

La qualità di socio si perde inoltre per recesso da comunicarsi almeno 3 (tre) mesi prima della fine dell’anno sociale, per morte o per esclusione deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo e debitamente comunicata all’interessato.

È escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso.

Art. 5: Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle quote sociali;
  • dai beni o contributi che pervengano all’ Associazione a qualsiasi titolo;
  • dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall’Associazione;
  • dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

Art. 6: Organi

Sono organi dell’ Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente dell’Associazione;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutte le cariche sono gratuite; tuttavia il Consiglio potrà attribuire al Segretario una indennità annuale nei limiti previsti dall’art. 10, secondo comma del D. Lgs. N. 460/1997.

Art. 7: Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio.

L’Assemblea discute e approva l’ordine del giorno proposto dal Consiglio Direttivo e nel quale può essere incluso qualsiasi argomento presentato dai soci.

All’Assemblea spetta tra l’altro in via esclusiva:

  • approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta dall’Associazione;
  • esaminare e approvare il bilancio annuale preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo;
  • eleggere a scrutinio segreto i componenti del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente;
  • nominare il Collegio dei Revisori;
  • stabilire l’ammontare della quota sociale annua;
  • qualsiasi delibera attinente l’Associazione, ad essa sottoposta dal Consiglio o demandata dal presente Statuto;
  • deliberare le modifiche dello Statuto nonché lo scioglimento dell’Associazione e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 8

L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente per l’approvazione del bilancio e dei programmi, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Essa è pure convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 1/3 (un terzo) dei soci in regola con il versamento della quota sociale.

La convocazione dell’ Assemblea e fatta mediante lettera spedita, anche a mezzo fax o e-mail, a ciascuno dei Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicazione dell’ordine del giorno proposto, del luogo, della data e dell’ora di prima e di seconda convocazione.

Art. 9

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua mancanza, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall’assemblea medesima. In apertura di seduta l’Assemblea eleggerà di volta in volta, su proposta dei soci, un Segretario dell’Assemblea che ne redigerà il verbale e due scrutatori qualora siano previste votazioni a scrutinio segreto.

Art. 10

Ogni socio maggiorenne, quale che ne sia la categoria, ha diritto di voto per tutte le deliberazioni dell’Assemblea ivi comprese quelle attinenti l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta che deve essere presentata in apertura di seduta.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la meta più uno del numero complessivo dei soci aventi diritto di voto ai sensi del presente statuto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto, intervenuti in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo per le modifiche dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione: in questi casi la deliberazione sarà valida con la presenza in assemblea di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e con la maggioranza assoluta dei votanti. In tali casi non sono ammesse deleghe.

Delle deliberazioni dell’ Assemblea viene fatto constare apposito verbale redatto dal Segretario dell’ Assemblea.

Art. 11: Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 7 (sette) Consiglieri, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, eletti dall’Assemblea o nominati per la prima volta nell’atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i consiglieri il Tesoriere e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare, coordinare e amministrare le Attività dell’Associazione.

Esso è riunito validamente qualora sia presente almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello di chi presiede.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o in mancanza da Vice Presidente o in mancanza da persona designata dagli intervenuti.

Art. 12

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente con avviso contenente l’ordine del giorno spedito per posta, fax o e-mail almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza (salvo i casi di urgenza almeno 3 (tre) giorni prima).

Il Consiglio è convocato inoltre quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri in carica.

Art. 13

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività sociale, la erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente statuto.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

  • formulare il programma annuale di massima da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • predisporre le relazioni da presentare all’Assemblea sull’attività svolta;
  • predisporre annualmente i bilanci preventivo e consuntivo;
  • ripartire fra i suoi membri eventuali compiti specifici;
  • curare la regolare amministrazione del patrimonio dell’Unione Astrofili Tesino Valsugana e l’archivio degli atti amministrativi;
  • svolgere mansioni documentative e di coordinamento sulle attività dei soci, siano essi didattiche, divulgative o scientifiche;
  • promuovere scambi tra i soci e tra questi e altri studiosi o Associazioni consimili;
  • divulgare suggerimenti e proposte di studi e di lavori che gli siano pervenute dai soci o da fonti qualificate;
  • esaminare ed esprimere giudizio vincolante sui lavori didattici, divulgativi e di ricerca proposti per la pubblicazione a nome dell’Associazione;
  • deliberare l’ammissione dei nuovi soci;
  • deliberare ed attuare ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione non riservato all’Assemblea nel rispetto e bilancio preventivo approvato.

Art. 14

I componenti del Consiglio Direttivo sono responsabili di fronte all’assemblea di ogni iniziativa non conforme alle indicazioni dell’Assemblea stessa ed al presente Statuto.

Nelle deliberazioni riguardanti il loro operato essi non hanno diritto al voto.

Art. 15

Può essere eletto membro del Consiglio Direttivo ogni socio che appartenga all’Associazione da almeno un anno e sia maggiorenne.

L’elezione del Presidente sarà effettuata con deliberazione distinta da quella per l’elezione degli altri membri del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere nel corso dell’esercizio, esso verrà temporaneamente sostituito dal primo dei non eletti; in caso di parità di voti si procederà per sorteggio.

Nel caso di cessazione del Presidente, si procederà ad integrare il Consiglio Direttivo egualmente con il primo dei non eletti, secondo i criteri di cui al paragrafo precedente, ed ad attribuire le funzioni di Presidente con deliberazione del Consiglio Direttivo a uno dei suoi membri.

Nella prima riunione successiva l’Assemblea dei soci provvederà ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o il Presidente da sostituire.

I nuovi Consiglieri eletti dall’assemblea dei soci cesseranno unitamente al Consiglio Direttivo in carica.

In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri in carica, si intende decaduto l’intero Consiglio.

Art. 16: Presidente

Il Presidente dell’Associazione cura l’osservanza dello Statuto, convoca l’Assemblea dei soci, tiene annualmente la relazione morale sull’andamento dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo.

Al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente spetta la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi in giudizio.

Egli può delegare le proprie funzioni, in caso di necessità o impedimento, a uno dei membri del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le funzioni del Presidente verranno svolte dal Vice Presidente.

Art. 17: Tesoriere

Il Tesoriere tiene la cassa, compila annualmente le bozze del bilancio preventivo e consuntivo e redige una relazione sulla gestione economica della Associazione da sottoporre all’Assemblea.

Art. 18: Segretario

Il Segretario cura l’esecuzione delle delibare del Consiglio e la gestione ordinaria dell’ Associazione, nonché la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Esercita tutte le altre funzione eventualmente delegate dal Consiglio.

Art. 19: Collegio dei revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell’ Associazione e ne riferisce all’Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra non soci, dall’ Assemblea.

I Revisori dei Conti restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

II Collegio dei Revisori dei Conti nella sua prima riunione elegge, nel proprio seno, il proprio Presidente.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nell’ambito dell’associazione.

Art. 20: Bilancio – Utili

Gli esercizi dell’associazione si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 21: Scioglimento

L’Associazione si estingue nei casi previsti dall’art. 27 del Codice Civile.

In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più liquidatori, e l’eventuale patrimonio residuo dell’Ente dovrà essere devoluto, su indicazione dell’Assemblea, ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito comunque l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22: Rinvio

Per quanto altro non contemplato dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge in materia.


F.to: Giancarlo Favero, Ivan Boso, Maria Rita Baldi, Claudio Buffa, Ezio Moranduzzo, Claudio Pernechele, Rosanna Sordo, Guendalina Dorigato, Mariella Pasqualini, Gaspare Sordo, Carlo Nalin, Italo Dalmeri, Franco Sordo, Michele Miconi, Silvana Sordo, Claudio Brandalise, Giovanna Zanolini (L.S.)